N.62606/01 R.G.N.R
N.555S/03 G.I.P.
TRIBUNALE PENALE DL ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO N.20
ORDINANZA
ARCHIVIAZIONE
Il Giudice per le indagini preliminari dott. Laura CAPOTORTO.
- sciogliendo la riserva trattenuta allâudienza in camera di consiglio tenutasi a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nel procedimento a carico di MARRAZZO Pietro ed altri,
OSSERVA
Le notizie fornite ai telespettatori nel corso della trasmissione âMi manda RAI 3â in merito ai corsi di studio organizzati dalla societĂ âEuropean School of
Economicsâ (ESE) rispondevano a veritĂ . Infatti dalla documentazione in atti risulta che, allâepoca della trasmissione suddetta, i titoli di studio conseguiti dagli studenti che avevano seguito i costosi corsi dâinsegnamento universitario tenuti in Italia dalla ESE non erano riconosciuti in Italia come diplomi di laurea, contrariamente a quanto lasciata credere agli studenti che intendevano intraprendere detti corsi
Eâ pacifica che la ESE, in base ad un contratto di natura privatistica stipulato con la Nottingham Trent University (universitĂ abilitata, in Gran Bretagna, a rilasciare titoli di livello universitario - degrees - equiparabili alla laurea italiana) organizzava sul territorio italiano corsi dâinsegnamento universitario a conclusione dei quali, superati tutti gli esami previsti, venivano rilasciati agli studenti i relativi diplomi
A detta dei responsabili della ESE, tali diplomi di âlaureaâ avevano la stessa validitĂ di quelli conseguiti dagli studenti che avevano seguito i corsi presso la Nottingham Trent University in territorio britannico, ed avrebbero dovuto ottenere il riconoscimento anche in Italia.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione de qua da Teresa Cuomo, dirigente presso il Ministero dellâuniversitĂ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, risulta che, sulla base delle norme in vigore nello Stato, i titoli conferiti agli studenti che avevano concluso i corsi tenuti dalla ESE non potevano ottenere riconoscimento in Italia nè lâiscrizione ai corsi della ESE poteva consentire agli studenti dĂŹ ottenere il rinvio di servizio di leva.
Tale circostanza, del resto, è stata sostanzialmente ammessa, nel corso della trasmissione, dallo stesso ârettoreâ della ESE. Stefano DâAnna, il quale ha sostenuto lâillegittimitĂ del rifiuto, da parte dello Stato italiano, a riconoscere validitĂ ai suddetti titoli di studio.
In questa sede è del tutto irrilevante stabilire se le doglianze espresse dal DâAnna dai legali della ESE fossero fondate o meno. Eâ un dato di fatto che allâepoca della trasmissione televisiva de qua e nel periodo precedente ad essa Io Stato italiano non riconosceva il diploma conseguito dagli studenti dell âESE come âlaureaâ o come titolo ad essa equipollente.
E un dato di fatto, anche, che il tenore della pubblicitĂ utilizzata dallâESE poteva indurre in errore circa la validitĂ dei titoli rilasciati, tanto è vero che lâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato deliberò, il 30/6/2000, la sospensione provvisoria di detti messaggi pubblicitari. Avverso tale decisione fu proposto ricorso al TAR, che annullò il provvedimento - si badi bene â per motivi procedurali riguardanti la violazione del principio del contraddittorio in danno della ricorrente ESE.
Il 14/12/2000 la stessa AutoritĂ Garante, con un nuovo provvedimento, ritenne che la pubblicitĂ comparsa sui quotidiani âCorriere della Seraâ e âLa Repubblicaâ fosse ingannevole ed ordinò la pubblicazione della rettifica dei messaggi pubblicitari disponendo che co la rettifica fosse precisato che i titoli rilasciati agli studenti ESE non erano ammessi al riconoscimento in Italia e che non vi era alcuna prova del fatto che gli studenti, al termine degli studi, potessero facilmente ottenere unâoccupazione lavorativa.
Nel corso della trasmissione televisiva, i legali del DâAnna hanno precisato che alcuni procedimenti erano ancora pendenti. Tale circostanza, comunque, non inficia la veridicitĂ delle notizie fornite ai telespettatori. Del resto, anche dalle informazioni acquisite telefonicamente presso la ESE (telefonate mandate in onda durante la trasmissione televisiva) risulta senza ombra di dubbio che la ESE induceva gli aspiranti studenti a credere che il titolo rilasciato a conclusione dei corsi avesse valore di laurea in Italia o allâestera, A ciò va aggiunto che lâunico titolo accademico (degree) presente in atti in copia è quello rilasciato a tale Massimiliano Baffa n.m.i. (nel documento non sono indicati altri elementi utili per identificarlo compiutamente). Orbene, non solo nellâintestazione di tale documento compare lâindicazione della Nottingham Trent University e della European School of Economics, ma addirittura il diploma reca la sottoscrizione del DâAnna, quale ârettoreâ della ESE; il che, evidentemente, induce ad escludere che il diploma sia stato rilasciato dalla Nottingham Trent University, essendo verosimile, invece, che il DâAnna â impropriamente definendosi ârettoreâ (la ESE non è unâuniversitĂ , non essendo riconosciuta come tale nĂŠ in Italia nĂŠ in Gran Bretagna) â abbia rilasciato il titolo in base agli accordi contrattuali intercorsi con la Nottingham Trent. Dalla documentazione in atti, al di lĂ delle equivoche espressioni presenti in alcuni atti si desume che la Nottingham si limitava a verificare che lo Standard dei programmi di studio e degli esami fosse analogo a quella offerto dalla Nottingham stessa, ma il titolo di studio, pur indicando nellâintestazione anche la Nottingham, veniva, in concreto, rilasciato direttamente dalla ESE in base agli accordi contrattuali ed allâesito positivo dei monitoraggi effettuati dalla Nottingham. Del resto tale ipotesi trova conferma nelle informazioni acquisite presso il Consolato dâItalia a Manchester nel gennaio 2001, dalle quali risulta che la Nottingham Trent University è abilitata in Gran Bretagna a rilasciare titoli accademici che hanno valore legale in quello Stato, mentre la ESE, che aveva un rapporto di franchising con detta universitĂ , era una semplice istituzione privata che non era menzionata nella pubblicazione annuale âThe Education Authority Directory pubblicata da âThe School Governement Publishing Company Ltdâ. Ma vâè di piĂš: il Consolato, richiamando una precedenie comunicazione (21/10/199 nella quale dichiarava semplicemente che i titoli accademici rilasciati dalla Nottingham Trent University avevano valore legate in Gran Bretagna , ha precisato che detta dichiarazione si riferiva alla natura giuridica della citata universitĂ e NON al titolo di studio rilasciato a Massimiliano Baffa.
Eâ evidente, dunque, che il diploma sottoscritto dal DâAnna â e quindi rilasciato dalla ESE â seppure recante, nellâintestazione, anche lâindicazione della Nottingham in base ad accordi contrattuali tra le due istituzioni, non può ritenersi ârilasciatoâ dalla Nottingham Trent, non essendo il DâAnna istituzionalmente inserito nella suddetta universitĂ e non avendo, quindi, il potere di rilasciare in nome di questa un titolo accademico avente il valore legale attribuito, in Gran Bretagna, ai titoli rilasciati dallâuniversitĂ stessa.
Può ritenersi corrispondente a veritĂ , quindi, quanto riferito nel corso della trasmissione in merito alla necessitĂ , per chi intendesse ottenere il titolo accademico della Nottingham Trent, avente valore legale in Gran Bretagna, di sostenere esami integrativi presso detta universitĂ , non essendo sufficiente il diploma rilasciato a conclusione dei corsi seguiti presso la ESE e dopo il superamento degli esami presso la stessa ESE, Ciò, naturalmente, nulla ha a che vedere con lâeffettiva preparazione tecnica garantita dalla ESE agli studenti, che ben potrebbe essere analoga o addirittura superiore a quella propria di una âlaureaâ riconosciuta, nessuna, infatti, ha manifestato la minima critica negativa circa il valore dei docenti o dei corsi della ESE.
In conclusione, le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso della trasmissione televisiva in questione erano, allâepoca, veritiere e sono del tutto irrilevanti le vicende successive alla trasmissione stessa.
Le notizie fornite ai telespettatori rivestivano interesse pubblica, tenuto conto del rilevante numero di giovani interessati ad intraprendere studi universitari.
Inoltre, nonostante lâatteggiamento, a tratti irritante, tenuto dal conduttore della trasmissione stessa, non sono stati superati i limiti di una civile - seppure a volte accesa - discussione.
Ne consegue che non si ravvisano i presupposti per esercitare fondatamente lâazione penale in relazione allâipotizzato reato dĂŹ diffamazione, essendo configurabile nei fatti in esame lâesercizio del diritto di cronaca e di critica.
P.Q.M.
visto lâart.409 C.P.P.
dispone lâarchiviazione dei procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.
Roma, 5 gennaio 2004
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott.ssa Laura Capotorto
Depositato in Cancelleria
Oggi 05/01/2004
Il Cancelliere C1
Maria Patrizia Contino