EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS CONDANNATA

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EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS CONDANNATA

Messaggiodi Anonymous il mer nov 02, 2005 3:55 pm

N.62606/01 R.G.N.R
N.555S/03 G.I.P.

TRIBUNALE PENALE DL ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO N.20

ORDINANZA

ARCHIVIAZIONE


Il Giudice per le indagini preliminari dott. Laura CAPOTORTO.

- sciogliendo la riserva trattenuta all’udienza in camera di consiglio tenutasi a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nel procedimento a carico di MARRAZZO Pietro ed altri,

OSSERVA

Le notizie fornite ai telespettatori nel corso della trasmissione “Mi manda RAI 3” in merito ai corsi di studio organizzati dalla società “European School of
Economics” (ESE) rispondevano a verità. Infatti dalla documentazione in atti risulta che, all’epoca della trasmissione suddetta, i titoli di studio conseguiti dagli studenti che avevano seguito i costosi corsi d’insegnamento universitario tenuti in Italia dalla ESE non erano riconosciuti in Italia come diplomi di laurea, contrariamente a quanto lasciata credere agli studenti che intendevano intraprendere detti corsi
E’ pacifica che la ESE, in base ad un contratto di natura privatistica stipulato con la Nottingham Trent University (università abilitata, in Gran Bretagna, a rilasciare titoli di livello universitario - degrees - equiparabili alla laurea italiana) organizzava sul territorio italiano corsi d’insegnamento universitario a conclusione dei quali, superati tutti gli esami previsti, venivano rilasciati agli studenti i relativi diplomi
A detta dei responsabili della ESE, tali diplomi di “laurea” avevano la stessa validità di quelli conseguiti dagli studenti che avevano seguito i corsi presso la Nottingham Trent University in territorio britannico, ed avrebbero dovuto ottenere il riconoscimento anche in Italia.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione de qua da Teresa Cuomo, dirigente presso il Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, risulta che, sulla base delle norme in vigore nello Stato, i titoli conferiti agli studenti che avevano concluso i corsi tenuti dalla ESE non potevano ottenere riconoscimento in Italia nè l’iscrizione ai corsi della ESE poteva consentire agli studenti dì ottenere il rinvio di servizio di leva.
Tale circostanza, del resto, è stata sostanzialmente ammessa, nel corso della trasmissione, dallo stesso “rettore” della ESE. Stefano D’Anna, il quale ha sostenuto l’illegittimità del rifiuto, da parte dello Stato italiano, a riconoscere validità ai suddetti titoli di studio.
In questa sede è del tutto irrilevante stabilire se le doglianze espresse dal D’Anna dai legali della ESE fossero fondate o meno. E’ un dato di fatto che all’epoca della trasmissione televisiva de qua e nel periodo precedente ad essa Io Stato italiano non riconosceva il diploma conseguito dagli studenti dell ‘ESE come “laurea” o come titolo ad essa equipollente.
E un dato di fatto, anche, che il tenore della pubblicità utilizzata dall’ESE poteva indurre in errore circa la validità dei titoli rilasciati, tanto è vero che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deliberò, il 30/6/2000, la sospensione provvisoria di detti messaggi pubblicitari. Avverso tale decisione fu proposto ricorso al TAR, che annullò il provvedimento - si badi bene – per motivi procedurali riguardanti la violazione del principio del contraddittorio in danno della ricorrente ESE.
Il 14/12/2000 la stessa Autorità Garante, con un nuovo provvedimento, ritenne che la pubblicità comparsa sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” fosse ingannevole ed ordinò la pubblicazione della rettifica dei messaggi pubblicitari disponendo che co la rettifica fosse precisato che i titoli rilasciati agli studenti ESE non erano ammessi al riconoscimento in Italia e che non vi era alcuna prova del fatto che gli studenti, al termine degli studi, potessero facilmente ottenere un’occupazione lavorativa.
Nel corso della trasmissione televisiva, i legali del D’Anna hanno precisato che alcuni procedimenti erano ancora pendenti. Tale circostanza, comunque, non inficia la veridicità delle notizie fornite ai telespettatori. Del resto, anche dalle informazioni acquisite telefonicamente presso la ESE (telefonate mandate in onda durante la trasmissione televisiva) risulta senza ombra di dubbio che la ESE induceva gli aspiranti studenti a credere che il titolo rilasciato a conclusione dei corsi avesse valore di laurea in Italia o all’estera, A ciò va aggiunto che l’unico titolo accademico (degree) presente in atti in copia è quello rilasciato a tale Massimiliano Baffa n.m.i. (nel documento non sono indicati altri elementi utili per identificarlo compiutamente). Orbene, non solo nell’intestazione di tale documento compare l’indicazione della Nottingham Trent University e della European School of Economics, ma addirittura il diploma reca la sottoscrizione del D’Anna, quale ‘rettore” della ESE; il che, evidentemente, induce ad escludere che il diploma sia stato rilasciato dalla Nottingham Trent University, essendo verosimile, invece, che il D’Anna — impropriamente definendosi “rettore” (la ESE non è un’università, non essendo riconosciuta come tale né in Italia né in Gran Bretagna) — abbia rilasciato il titolo in base agli accordi contrattuali intercorsi con la Nottingham Trent. Dalla documentazione in atti, al di là delle equivoche espressioni presenti in alcuni atti si desume che la Nottingham si limitava a verificare che lo Standard dei programmi di studio e degli esami fosse analogo a quella offerto dalla Nottingham stessa, ma il titolo di studio, pur indicando nell’intestazione anche la Nottingham, veniva, in concreto, rilasciato direttamente dalla ESE in base agli accordi contrattuali ed all’esito positivo dei monitoraggi effettuati dalla Nottingham. Del resto tale ipotesi trova conferma nelle informazioni acquisite presso il Consolato d’Italia a Manchester nel gennaio 2001, dalle quali risulta che la Nottingham Trent University è abilitata in Gran Bretagna a rilasciare titoli accademici che hanno valore legale in quello Stato, mentre la ESE, che aveva un rapporto di franchising con detta università, era una semplice istituzione privata che non era menzionata nella pubblicazione annuale “The Education Authority Directory pubblicata da “The School Governement Publishing Company Ltd”. Ma v’è di più: il Consolato, richiamando una precedenie comunicazione (21/10/199 nella quale dichiarava semplicemente che i titoli accademici rilasciati dalla Nottingham Trent University avevano valore legate in Gran Bretagna , ha precisato che detta dichiarazione si riferiva alla natura giuridica della citata università e NON al titolo di studio rilasciato a Massimiliano Baffa.
E’ evidente, dunque, che il diploma sottoscritto dal D’Anna — e quindi rilasciato dalla ESE — seppure recante, nell’intestazione, anche l’indicazione della Nottingham in base ad accordi contrattuali tra le due istituzioni, non può ritenersi “rilasciato” dalla Nottingham Trent, non essendo il D’Anna istituzionalmente inserito nella suddetta università e non avendo, quindi, il potere di rilasciare in nome di questa un titolo accademico avente il valore legale attribuito, in Gran Bretagna, ai titoli rilasciati dall’università stessa.
Può ritenersi corrispondente a verità, quindi, quanto riferito nel corso della trasmissione in merito alla necessità, per chi intendesse ottenere il titolo accademico della Nottingham Trent, avente valore legale in Gran Bretagna, di sostenere esami integrativi presso detta università, non essendo sufficiente il diploma rilasciato a conclusione dei corsi seguiti presso la ESE e dopo il superamento degli esami presso la stessa ESE, Ciò, naturalmente, nulla ha a che vedere con l’effettiva preparazione tecnica garantita dalla ESE agli studenti, che ben potrebbe essere analoga o addirittura superiore a quella propria di una “laurea” riconosciuta, nessuna, infatti, ha manifestato la minima critica negativa circa il valore dei docenti o dei corsi della ESE.
In conclusione, le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso della trasmissione televisiva in questione erano, all’epoca, veritiere e sono del tutto irrilevanti le vicende successive alla trasmissione stessa.
Le notizie fornite ai telespettatori rivestivano interesse pubblica, tenuto conto del rilevante numero di giovani interessati ad intraprendere studi universitari.
Inoltre, nonostante l’atteggiamento, a tratti irritante, tenuto dal conduttore della trasmissione stessa, non sono stati superati i limiti di una civile - seppure a volte accesa - discussione.
Ne consegue che non si ravvisano i presupposti per esercitare fondatamente l’azione penale in relazione all’ipotizzato reato dì diffamazione, essendo configurabile nei fatti in esame l’esercizio del diritto di cronaca e di critica.

P.Q.M.

visto l’art.409 C.P.P.

dispone l’archiviazione dei procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Roma, 5 gennaio 2004

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott.ssa Laura Capotorto

Depositato in Cancelleria
Oggi 05/01/2004
Il Cancelliere C1
Maria Patrizia Contino

Anonymous
 

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Messaggiodi Bohemicus il mer nov 02, 2005 4:16 pm

E che c'entra con lo studio dell'italiano/ceco????????
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